Le conclusioni dell’Avvocato Generale della Corte di Giustizia Europea: il caso CONI - FIGC

In data 18 dicembre 2025 l’Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Dean Spielmann, ha depositato le proprie conclusioni nelle cause riunite C-424/24 e C-425/24, scaturite da un rinvio pregiudiziale del TAR Lazio volto a verificare la compatibilità con il diritto dell’Unione di alcune disposizioni dell’ordinamento italiano in materia di giustizia sportiva e, in particolare, di poteri sanzionatori degli organi federali e dei conseguenti poteri del giudice amministrativo.

La vicenda trae origine dalle sanzioni disciplinari irrogate a due ex componenti del Consiglio di Amministrazione della Juventus F.C. nell’ambito del noto “caso plusvalenze”, all’esito di un complesso iter processuale sportivo che aveva inizialmente condotto al loro proscioglimento nel 2022, per poi sfociare, a seguito dell’acquisizione di nuovi atti provenienti da un procedimento penale della Procura della Repubblica di Torino, nella revocazione delle decisioni assolutorie e nell’irrogazione, nel gennaio 2023, di una sanzione interdittiva di 24 mesi, confermata anche dal Collegio di Garanzia del CONI.

Esauriti i rimedi interni alla giustizia sportiva, i dirigenti hanno quindi adito il giudice amministrativo, sollevando questioni di sistema che hanno indotto il TAR Lazio a interrogare la Corte di Giustizia sul rispetto dei principi europei di tutela giurisdizionale effettiva, legalità e libertà di esercizio dell’attività professionale.

Il nodo centrale riguarda l’assetto normativo italiano, come interpretato dalla Corte Costituzionale, che riserva agli organi di giustizia sportiva il potere esclusivo di annullare o sospendere le sanzioni disciplinari, limitando l’intervento del giudice amministrativo a un controllo meramente incidentale finalizzato al solo risarcimento del danno.

Su questo punto l’Avvocato Generale ha espresso una posizione particolarmente incisiva, ritenendo che un simile sistema si ponga in contrasto con l’art. 19 TUE, nella misura in cui priva i soggetti sanzionati di una tutela piena ed effettiva, non consentendo a una giurisdizione nazionale rilevante ai fini del diritto dell’Unione di annullare l’atto illegittimo o di adottare misure cautelari.

Tale conclusione, tuttavia, è temperata dall’osservazione secondo cui la criticità potrebbe non sussistere qualora gli organi di giustizia sportiva fossero qualificabili come “giurisdizioni” ai sensi dell’art. 267 TFUE, circostanza che richiede, tra l’altro, un effettivo requisito di indipendenza, oggi ritenuto problematico nell’attuale configurazione del sistema sportivo italiano.

L’Avvocato Generale si è poi pronunciato sulla compatibilità con il diritto dell’Unione delle sanzioni interdittive che incidono direttamente sulla possibilità di esercitare un’attività professionale, affermando che una misura come l’inibizione di 24 mesi può essere ammissibile solo se giustificata dal perseguimento di un obiettivo legittimo di interesse generale, quale la tutela della lealtà e dell’integrità delle competizioni sportive, e purché sia fondata su criteri chiari, oggettivi, non discriminatori e proporzionati.

Ne emerge una lettura che, pur non escludendo in astratto il potere sanzionatorio degli enti sportivi, ne subordina l’esercizio a rigorosi limiti di trasparenza e ragionevolezza, soprattutto quando vengono in rilievo libertà fondamentali garantite dai Trattati.

Le conclusioni dell’Avvocato Generale, pur non vincolanti, rappresentano un segnale di potenziale discontinuità rispetto all’assetto tradizionale della giustizia sportiva italiana e assumono un rilievo decisivo nel dibattito, oggi quanto mai attuale, sulla sua riforma.

In attesa della sentenza della Corte di Giustizia, chiamata a stabilire se recepire questo orientamento e se estendere il proprio scrutinio anche ai profili di determinatezza dell’illecito sportivo, è già evidente come i principi europei di tutela giurisdizionale effettiva e di proporzionalità delle sanzioni siano destinati a incidere profondamente sulla futura configurazione del sistema, imponendo un ripensamento che la Commissione di Giustizia Sportiva istituita presso il CONI non potrà ignorare.

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