La Nuova Figura dell’Agente Sportivo Domiciliato: Le Novità del DPCM n. 218/2025 

Introduzione

La figura dell'agente sportivo riveste un ruolo centrale nel sistema del lavoro sportivo. Il Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, lo definisce come il soggetto che professionalmente mette in contatto due o più parti operanti in una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI e dal CIO. Questi servizi di assistenza, consulenza e mediazione sono finalizzati alla conclusione, rinnovo o risoluzione di un contratto di lavoro sportivo, al trasferimento di una prestazione o al tesseramento di uno sportivo.

Storicamente, l'istituto della cosiddetta domiciliazione ha rappresentato lo strumento principale per gli agenti sportivi abilitati all'estero per operare in Italia. Questo istituto, tuttavia, è stato oggetto di una profonda revisione normativa che ne ha modificato significativamente i presupposti, la natura e i limiti operativi.

È fondamentale chiarire che il decreto attuativo, il DPCM 2 dicembre 2025, n. 218 (di seguito, il "Decreto"), è stato recentemente pubblicato. Di conseguenza, in attesa dell'adeguamento dell'ordinamento sportivo, i regolamenti agenti del CONI e delle Federazioni (come la FIGC) restano temporaneamente in vigore. Il nuovo quadro normativo concede infatti un termine di sei mesi agli organismi sportivi per adeguare i propri regolamenti alle nuove disposizioni.

Il Contesto Normativo Pre-Riforma: il Contrasto tra Regolamenti

Prima della riforma, e tutt’ora in attesa dell’obbligatorio adeguamento, esistevano evidenti divergenze in tema di domiciliazione tra il Regolamento Agenti CONI e il Regolamento Agenti FIGC.

  • Regolamento CONI: Valorizzava il radicamento stabile all'estero. Richiedeva la residenza estera da almeno un anno e l'esecuzione di almeno due mandati nell'ultimo anno, riconoscendo una pluralità di titoli abilitativi stranieri.

  • Regolamento FIGC: Riservava la possibilità di operare in Italia agli agenti con abilitazione FIFA, subordinandola all'elezione di domicilio presso un agente già iscritto in Italia e prescindendo dal requisito della residenza.

Questo scenario ha generato un rilevante quesito interpretativo: un agente FIFA, cittadino e residente in Italia ma senza abilitazione nazionale, poteva operare tramite domiciliazione? Sebbene la normativa FIGC lo ammettesse in astratto, il Regolamento CONI lo escludeva, riservando l'istituto ai soli professionisti stabiliti all'estero.

Il Decreto: Domiciliazione come Attività Temporanea e Occasionale

Il quadro è stato profondamente innovato dall'articolo 15 del Decreto. Questa norma ha introdotto una disciplina unitaria e ha trasformato la domiciliazione da una forma di abilitazione annuale a una modalità di esercizio della professione su base temporanea e occasionale.

La nuova disciplina distingue nettamente due regimi: uno per gli agenti di Paesi extra-UE e uno per gli agenti cittadini dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo o della Svizzera (c.d. agenti stabiliti).

1. Agenti di Paesi Extra-UE ("Agenti Domiciliati")

Per i cittadini e le società di Stati extra-UE, l'esercizio della professione in Italia è consentito solo su base temporanea e occasionale. L'articolo 15 del Decreto stabilisce requisiti e procedure precise.

  • Requisiti: L'agente deve essere abilitato da almeno un anno presso una federazione straniera, risultare iscritto nel relativo registro e aver svolto effettivamente almeno due mandati nell'ultimo anno in uno Stato diverso dall'Italia.

  • Procedura: L'attività è subordinata alla presentazione di una domanda di iscrizione all'apposito elenco degli "agenti sportivi domiciliati", che, secondo l'art. 1, comma 3, del Decreto, costituisce una componente del Registro nazionale. La domanda deve essere corredata da un accordo di collaborazione professionale che attesti l'avvenuta domiciliazione presso un agente sportivo regolarmente iscritto al Registro nazionale (nella sezione "agenti sportivi" o "agenti sportivi stabiliti"). Questi ultimi sono agenti con qualifica UE/SEE/Svizzera che, ai sensi dell'art. 5 del Decreto, hanno ottenuto il riconoscimento per operare stabilmente in Italia, distinguendosi da coloro che operano in regime di libera prestazione di servizi.

  • Modalità operative: L'agente domiciliato e l'agente domiciliatario devono operare congiuntamente. Una novità rilevante riguarda il compenso, che viene corrisposto dal mandante direttamente a entrambi gli agenti. Per l'agente domiciliato, il mandante agisce quale sostituto d’imposta.

  • Limiti: L'iscrizione ha validità trimestrale ed è rinnovabile una sola volta nell'anno solare. È inoltre previsto un divieto esplicito di avvalersi di tale istituto per i soggetti residenti o con sede legale in Italia, San Marino o Città del Vaticano.

2. Agenti UE/SEE/Svizzera (Libera Prestazione di Servizi)

Un regime diverso si applica agli agenti sportivi cittadini dell'UE, SEE o Svizzera che intendano operare in Italia su base temporanea occasionale (a tali soggetti, infatti, è pur sempre consentito ai sensi dell’art. 5 operare in Italia in modo stabile a seguito del riconoscimento della qualifica professionale ottenuta in uno dei suddetti Stati e previa eventuale integrazione mediante misura compensativa). Tali soggetti possono operare in Italia su base temporanea e occasionale in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell'art. 15, comma 10, del Decreto.

In questa ipotesi, la prestazione è considerata temporanea e occasionale quando l'agente acquisisce un solo mandato per anno solare, di durata massima annuale. Prima di iniziare, l'agente deve presentare una dichiarazione preventiva al CONI, indicando il periodo di attività e i soggetti interessati.

Conclusione

In conclusione, la riforma ridefinisce profondamente l'operatività degli agenti sportivi stranieri in Italia. La domiciliazione si trasforma da strumento di accesso continuativo al mercato a un regime eccezionale, limitato a prestazioni sporadiche e con rigidi vincoli temporali.

Sebbene questo nuovo assetto non sia ancora pienamente operativo, in attesa dell'adeguamento dei regolamenti sportivi entro il termine di sei mesi previsto, esso impone già da ora un'attenta pianificazione agli operatori internazionali. Con ogni probabilità, la nuova disciplina porterà a una definitiva risoluzione del contrasto normativo tra il Regolamento Agenti CONI e il Regolamento FIGC.

 

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