L’agente sportivo: comparazione tra il sistema italiano e francese

L’attività di agente sportivo occupa oggi una posizione centrale nell’economia dello sport professionistico. Incaricato di mettere in relazione, dietro compenso, le parti interessate alla conclusione di un contratto, l’agente opera in un quadro giuridico che varia sensibilmente da un paese all’altro. Un confronto tra Francia e Italia consente di mettere in luce due modelli distinti: uno fortemente regolato dalle federazioni sportive, l’altro più aperto ma riorganizzato attorno a un’autorità nazionale, il CONI.

Sebbene la presente analisi non pretenda di essere esaustiva, essa pone in rilievo che, sul piano applicativo, determinano una sostanziale diversificazione delle modalità di esercizio della professione.

L’accesso alla professione

In Francia, lo status di agente sportivo è disciplinato dal Code du sport negli articoli R.222-1 à R.222-42. Secondo l’articolo R.222-1, l’esercizio della professione è subordinato al possesso di una licenza rilasciata dalle federazioni sportive delegatarie. Tale licenza si ottiene superando un esame articolato in due prove: una prova generale, comune a tutte le discipline, organizzata dalla Commission Interfédérale des Agents Sportifs(CIAS) costituita dal Comité National olympique Sportif Français (CNOSF) e una prova specifica organizzata da ciascuna federazione. In Italia, l’organizzazione ha subito un’evoluzione significativa con l’adozione del Decreto 2 dicembre 2025, n. 218. L’articolo 1 stabilisce che l’iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi costituisce condizione necessaria per l’esercizio della professione, abilitando l’agente a operare nell’ambito di una o più federazioni sportive nazionali e paralimpiche. Il Registro è tenuto dal CONI tramite un sistema informatico centrale. Per iscriversi è necessario superare l’esame di abilitazione, composto da una prova generale presso il CONI e una prova speciale presso le federazioni sportive. L’articolo 5, comma 4, del Regolamento CONI precisa che l’iscrizione abilita l’agente a operare nell’ambito delle federazioni presso cui è registrato. L’esercizio della professione è quindi subordinato sia al superamento dell’esame sia all’iscrizione nel registro. Le federazioni, come la Federazione Italiana Giuoco Calcio, mantengono comunque un controllo settoriale.

Le incompatibilità

Il Code du sport francese (articoli L222-9 e seguenti) e il Regolamento CONI (articolo 18) presentano una base comune solida in materia di incompatibilità. Entrambi i sistemi vietano espressamente le situazioni di conflitto di interessi, impedendo all’agente di intervenire in operazioni in cui detenga interessi personali, diretti o indiretti, idonei a comprometterne l’imparzialità. Sono inoltre previste incompatibilità funzionali volte a evitare il cumulo con incarichi all’interno di organizzazioni sportive o partecipazioni in società del settore. Tuttavia, il diritto italiano si distingue per un approccio più dettagliato ed estensivo: esso disciplina puntualmente le ipotesi di conflitto, includendo legami familiari, influenze di fatto e interessi economici legati ai trasferimenti, e rafforza i requisiti di onorabilità. In particolare, esclude coloro che abbiano riportato condanne, anche non definitive, per reati dolosi negli ultimi cinque anni, per frode sportiva o doping, nonché coloro che siano stati oggetto di sanzioni disciplinari rilevanti o recenti, specie in materia antidoping. Il diritto francese, pur prevedendo anch’esso requisiti di moralità e assenza di condanne, si fonda su una struttura più sintetica, basata sulle condizioni di accesso alla licenza e su periodi di incompatibilità temporanea. Pertanto, a parità di finalità — garantire trasparenza e integrità — il sistema italiano appare più casistico e rigoroso nella prevenzione dei conflitti di interessi e nella valutazione dei precedenti.

Per quanto riguarda le sanzioni, in Francia, il mancato rispetto di tali disposizioni è punito con due anni di reclusione e 30.000 euro di ammenda (articolo L. 222-20 del Code du sport), eventualmente accompagnati da un divieto temporaneo o definitivo di esercitare l’attività. In Italia, la Commissione CONI agenti sportivi, organo collegiale istituito presso il CONI, esercita funzioni di controllo, vigilanza e sanzione. Per l'esercizio abusivo della professione, la sanzione può arrivare fino a un massimo di 150.000 euro.

 L’attività di agente sportivo

In Francia, l’agente sportivo, titolare di una licenza professionale, svolge un ruolo di intermediazione, mentre l’avvocato mandatario sportivo esercita un’attività di rappresentanza.

Nella famosa decisione del 29 marzo 2023, la Corte di Cassazione ha vietato l'esercizio simultaneo delle funzioni di avvocato e di agente sportivo. Tal situazione potrebbe compromettere l'impartialità e la neutralità richieste nella rappresentanza dei clienti. La Corte ha sottolineato il rischio di conflitto di interessi tra i ruoli di consulente legale e di intermediario commerciale. Questa decisione mira dunque a preservare l'integrità e la fiducia del pubblico nei confronti della professione forense e a garantire un ambiente giuridico equo. In Italia invece, la figura dell'avvocato-agente è riconosciuta, purché vengano rispettati determinati requisiti di trasparenza e iscrizione. L'avvocato può svolgere attività di intermediazione e percepire una provvigione solo se risulta regolarmente iscritto nel Registro Nazionale degli Agenti Sportivi, istituito presso il CONI. Secondo il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con il parere n. 47 del 2021, l'esercizio dell'attività di agente sportivo non è di per sé incompatibile con la professione forense, a condizione che l'avvocato non svolga tale attività in forma d'impresa commerciale e che eviti ogni conflitto di interessi. Inoltre, la Legge n. 205/2017 e il successivo D.P.C.M. del 23 marzo 2018 hanno formalizzato la disciplina del mandato, permettendo all'avvocato iscritto al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi, di incassare compensi percentuali sul valore del contratto (provvigioni), superando la logica del solo onorario professionale fisso o a tempo, tipico della prestazione legale pura.

 Inoltre, l’esercizio temporaneo e occasionale dell’attività da parte di un cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo non stabilito in Francia è subordinato all’ottenimento della licenza e al rispetto dei requisiti di moralità previsti dalla legge. Inoltre, l’ingaggio da parte di un club francese di un atleta, francese o straniero, tramite un intermediario stabilito in Francia o all’estero, comporta l’applicazione della legge francese. Analogamente, la legge francese si applica quando un agente interviene per facilitare il trasferimento all’estero di un atleta tesserato in Francia. Il criterio determinante è dunque la localizzazione in Francia di una delle parti messe in relazione dall’agente. Questo modello riflette una forte volontà di disciplinare, in cui le federazioni svolgono un ruolo centrale sia nell’accesso alla professione sia nel suo controllo. Il controllo dell’attività e lo status dell’agente In Francia, l’agente sportivo è soggetto a uno stretto controllo da parte delle federazioni. L’articolo L222-18 del Code du sport prevede che le federazioni delegatarie e, se del caso, le leghe professionistiche vigilino affinché i contratti tutelino gli interessi degli atleti, degli allenatori e della disciplina sportiva, e siano conformi alla normativa vigente. Esse possono inoltre irrogare sanzioni in caso di mancata comunicazione dei contratti o di violazione delle disposizioni legali. In Italia, il controllo è condiviso tra il CONI e le federazioni. Queste ultime mantengono competenze disciplinari, mentre il sistema si fonda maggiormente su una logica amministrativa legata all’iscrizione e al mantenimento nel registro nazionale. Tale dualità conferisce al modello italiano una certa flessibilità, pur garantendo un livello crescente di regolazione.

La remunerazione: regolazione versus flessibilità

La questione della remunerazione evidenzia ulteriori differenze. In Francia, l’articolo L222-17 del Code du sport stabilisce che la remunerazione dell’agente non può superare il 10% del valore del contratto concluso, anche in presenza di più agenti. Al contrario, l’Italia offre una maggiore libertà nella determinazione degli onorari. Sebbene esistano regole, esse risultano meno restrittive, consentendo un adattamento più flessibile alle dinamiche di mercato. Questa differenza riflette un approccio più liberale al ruolo dell’agente. L’influenza del diritto internazionale In entrambi i paesi, i sistemi nazionali si inseriscono ormai in un contesto internazionale sempre più strutturato. La FIFA ha recentemente introdotto nuove norme volte ad armonizzare la professione a livello globale. Tali evoluzioni tendono a ridurre le differenze tra i sistemi nazionali, pur mantenendo specificità proprie di ciascun ordinamento.

Il confronto tra Francia e Italia evidenzia dunque due modelli distinti di regolazione dell’attività di agente sportivo. La Francia si caratterizza per un approccio interventista, fondato su un controllo rigoroso delle federazioni. L’Italia adotta invece un modello più ibrido e liberale, segnato dal ruolo del CONI e da una maggiore apertura del mercato. A tale riguardo, il nuovo regolamento del CONI interviene a precisare ulteriormente il regime giuridico dell'agente sportivo. Tuttavia, le riforme recenti e l’influenza crescente delle norme internazionali contribuiscono ad avvicinare i due sistemi, perseguendo un obiettivo comune di trasparenza, professionalizzazione e tutela degli attori dello sport.

Articolo redatto da Agathe Bertoux

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